Art. 24

Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio

In vigore dal 26 giu 2013
Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio 1.   Le attività e gli elementi fuori bilancio sono valutati conformemente alla disciplina contabile applicabile. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono richiedere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2013/575 — Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio | Portale Normativo