Art. 22
Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi
In vigore dal 26 giu 2013
Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi
Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli da 89 a 91, e alle parti tre e cinque sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, oppure l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-22