Art. 22

Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi

In vigore dal 26 giu 2013
Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli da 89 a 91, e alle parti tre e cinque sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, oppure l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2013/575 — Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi | Portale Normativo