Art. 22 · Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi

Art. 22

Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi

In vigore dal 26 giu 2013
Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli da 89 a 91, e alle parti tre e cinque sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, oppure l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-22