Art. 23 · Imprese nei paesi terzi

Art. 23

Imprese nei paesi terzi

In vigore dal 26 giu 2013
Imprese nei paesi terzi Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente al presente capo, i termini "impresa di investimento", "ente creditizio", "ente finanziario" e "ente" si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'.
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