Art. 5
Inserimento delle modifiche nei registri nazionali
In vigore dal 25 giu 2013
Inserimento delle modifiche nei registri nazionali
1. Almeno due volte al giorno l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento di ciascuno Stato membro inserisce nel registro nazionale le modifiche ricevute dal registro centrale.
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 possono essere consultate dall'ufficio centrale di collegamento per le accise o dal servizio di collegamento non appena sono state inserite nel registro nazionale e possono essere utilizzate per verifiche elettroniche a partire dalla data di attivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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