Art. 7

Informazioni statistiche e relazioni

In vigore dal 25 giu 2013
Informazioni statistiche e relazioni 1.   Le informazioni statistiche che la Commissione deve estrarre dal registro centrale in conformità all'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono le seguenti: a) il numero di registrazioni di operatori economici attivi e inattivi; b) il numero di autorizzazioni in scadenza, pari al numero totale di autorizzazioni che scadranno nel mese o nel trimestre successivo; c) i tipi di operatori economici, il numero di operatori economici suddivisi per tipo e il numero di depositi fiscali; d) il numero di operatori economici autorizzati suddivisi per prodotto e per categoria di prodotto; e) e il numero di modifiche apportate alle autorizzazioni relative alle accise. Sulla base delle informazioni statistiche di cui al primo comma la Commissione redige una relazione mensile per gli Stati membri. 2.   Qualsiasi ufficio centrale di collegamento per le accise o servizio di collegamento può chiedere alla Commissione di redigere una relazione statisica specifica sul registro centrale. Tale richiesta è formulata utilizzando il messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1. La Commissione risponde utilizzando il messaggio «Statistiche SEED» (SEED Statistics) di cui all'allegato I, tabella 4.
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