Art. 6

Consultazione del registro centrale da parte degli operatori economici

In vigore dal 25 giu 2013
Consultazione del registro centrale da parte degli operatori economici 1.   Almeno due volte al giorno la Commissione prepara un estratto dal registro centrale di tutte le registrazioni attive. Nel predisporre tale estratto la Commissione elimina le registrazioni che non sono destinate alla consultazione pubblica. Essa elimina inoltre dalle registrazioni rimanenti tutti i dati relativi a ciascun tipo di operatore economico o alla sede dello stesso che non corrispondono alle descrizioni dei dati estratti dalle registrazioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3. 2.   Gli operatori economici possono chiedere alla Commissione i dati estratti di una registrazione indicando il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012. 3.   Se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un numero di accisa presente nell'estratto del registro centrale, i dati estratti dal registro sono rinviati all'operatore economico che ha effettuato la richiesta nei seguenti casi: a) se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un depositario autorizzato, di un destinatario registrato o di uno speditore registrato, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi: i) la descrizione testuale del codice del tipo di operatore (gruppo di dati 2 e di cui all'allegato I, tabella 2); ii) almeno un codice di categoria di prodotti sottoposti ad accisa (gruppo di dati 2.4 a nel messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici») o almeno un codice di prodotto sottoposto ad accisa (gruppo di dati 2.5 a di cui all'allegato I, tabella 2); iii) una combinazione dei gruppi di dati 2.4 a e 2.5 a conforme alle norme contenute nella descrizione di cui all'allegato I, tabella 2; b) se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un deposito fiscale, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi: i) almeno un codice di categoria di prodotti sottoposti ad accisa (gruppo di dati 3.4 a di cui all'allegato I, tabella 2); ii) almeno un codice di prodotto sottoposto ad accisa (gruppo di dati 3.5 a di cui all'allegato I, tabella 2); iii) una combinazione dei gruppi di dati 3.4 a e 3.5 a conforme alle norme contenute nella descrizione di cui all'allegato I, tabella 2; c) se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un destinatario registrato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 389/2012, l'estratto contiene, oltre ai dati di cui alla lettera a), anche le informazioni seguenti: i) la data di scadenza dell'autorizzazione (gruppo di dati 4 c di cui all'allegato I, tabella 2); ii) se l'autorizzazione può essere utilizzata per più di un movimento (gruppo di dati 4 d di cui all'allegato I, tabella 2); iii) almeno un insieme di dati relativi all'autorizzazione temporanea (gruppo di dati 4.3 di cui all'allegato I, tabella 2). 4.   Qualora non vi sia corrispondenza tra il numero unico di accisa indicato e l'estratto del registro centrale, si informa l'operatore economico che ha presentato la richiesta. 5.   Se l'operatore economico sostiene che una registrazione relativa alla propria autorizzazione è mancante o inesatta, la Commissione, su richiesta, lo informa su come presentare una domanda di rettifica della registrazione e fornisce le coordinate dell'ufficio centrale di collegamento per le accise o del servizio di collegamento dello Stato membro responsabile.
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Consultazione del registro centrale da parte degli operatori economici (Art. 6 Regolamento (UE) 2013/612) — Testo vigente | Portale Normativo