Art. 4

Manutenzione del registro centrale e trasmissione delle modifiche ai registri nazionali

In vigore dal 25 giu 2013
Manutenzione del registro centrale e trasmissione delle modifiche ai registri nazionali 1.   Quando riceve un messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» da un ufficio centrale di collegamento per le accise o da un servizio di collegamento contenente la notifica di una modifica a un registro nazionale, la Commissione verifica che la struttura e il contenuto del messaggio siano conformi all'allegato I, tabella 2. 2.   Se la struttura e il contenuto del messaggio di cui al paragrafo 1 sono conformi all'allegato I, tabella 2, si procede come segue: a) la Commissione registra senza indugio la modifica nel registro centrale; b) una notifica è inviata ad ogni Stato membro il cui ufficio centrale di collegamento per le accise o servizio di collegamento sia registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche mediante il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 2. 3.   Se la struttura o il contenuto del messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui al paragrafo 1 non è conforme all'allegato I, tabella 2, la Commissione rinvia la notifica all'ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento che ha trasmesso la notifica utilizzando il messaggio «Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 3, con il codice che specifica il motivo del rifiuto. 4.   Quando riceve il messaggio «Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici», l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento prende senza indugio le necessarie misure correttive e ritrasmette la notifica. 5.   L'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento di ciascuno Stato membro che non è registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche da parte della Commissione chiede almeno due volte al giorno un estratto delle modifiche inserite nel registro centrale utilizzando il messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1.
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