Art. 3
Trasmissione di modifiche al registro centrale da parte degli uffici centrali di collegamento per le accise e dei servizi di collegamento
In vigore dal 25 giu 2013
Trasmissione di modifiche al registro centrale da parte degli uffici centrali di collegamento per le accise e dei servizi di collegamento
1. Gli uffici centrali di collegamento per le accise e i servizi di collegamento designati in conformità all' del regolamento (UE) n. 389/2012 sono responsabili della trasmissione delle modifiche dei rispettivi registri nazionali al registro centrale e dell'inserimento nei rispettivi registri nazionali delle modifiche trasmesse dal registro centrale e/o estratte dallo stesso.
2. La Commissione redige e aggiorna un elenco degli uffici centrali di collegamento per le accise o dei servizi di collegamento responsabili sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e mette detto elenco a disposizione degli stessi.
3. Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento trasmettono al registro centrale le notifiche delle modifiche dei rispettivi registri nazionali al più tardi alla data di attivazione delle modifiche stesse. Il messaggio da utilizzare per le modifiche dei registri nazionali è il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» figurante nell'allegato I, tabella 2.
Storico versioni
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