Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 giu 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«registrazione», l'iscrizione in un registro nazionale o nel registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012;
2)
«modifica», la creazione, l'aggiornamento o l'annullamento di una registrazione;
3)
«data di attivazione», la data, figurante in una registrazione e fissata dallo Stato membro responsabile, a decorrere dalla quale la registrazione può essere utilizzata a fini di verifica elettronica in tutti gli Stati membri e i dati che ne sono estratti possono essere consultati dagli operatori economici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:612:oj#art-2