Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 giu 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «registrazione», l'iscrizione in un registro nazionale o nel registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012; 2) «modifica», la creazione, l'aggiornamento o l'annullamento di una registrazione; 3) «data di attivazione», la data, figurante in una registrazione e fissata dallo Stato membro responsabile, a decorrere dalla quale la registrazione può essere utilizzata a fini di verifica elettronica in tutti gli Stati membri e i dati che ne sono estratti possono essere consultati dagli operatori economici.
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