Art. 5
Manuale di procedure
In vigore dal 14 giu 2013
Manuale di procedure
1. La ENTSO-E elabora un manuale che specifica:
a)
i dati dettagliati e il formato per la presentazione dei dati di cui all’, paragrafo 1;
b)
le modalità e i formati standardizzati per la comunicazione e lo scambio dei dati tra i proprietari primari dei dati, i gestori dei sistemi di trasmissione, i fornitori di dati e la ENTSO-E;
c)
i criteri tecnici e operativi che i fornitori di dati devono rispettare quando forniscono i dati alla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni;
d)
la classificazione opportuna dei tipi di produzione di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1.
La ENTSO-E elabora il manuale dopo aver effettuato una consultazione aperta e trasparente dei portatori di interesse.
La ENTSO-E mette il manuale a disposizione del pubblico.
La ENTSO-E provvede, se necessario, all’aggiornamento del manuale. Prima di pubblicare o aggiornare il manuale, la ENTSO-E trasmette per parere il progetto all’Agenzia, la quale formula il suo parere entro due mesi. Il progetto della prima versione è presentato all’Agenzia entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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