Art. 4
Presentazione e pubblicazione dei dati
In vigore dal 14 giu 2013
Presentazione e pubblicazione dei dati
1. I proprietari primari dei dati presentano i dati ai gestori dei sistemi di trasmissione conformemente agli articoli da 6 a 17. Essi assicurano che i dati da essi forniti ai gestori dei sistemi di trasmissione, o ai fornitori di dati nei casi previsti al paragrafo 2, siano completi, della qualità richiesta e forniti in modo da consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai fornitori di dati di elaborare e di fornire i dati alla ENTSO-E in tempo utile per consentire a quest’ultima di rispettare gli obblighi imposti dal presente regolamento in relazione ai termini di pubblicazione delle informazioni.
I gestori dei sistemi di trasmissione, e se del caso i fornitori di dati, elaborano i dati ricevuti e li forniscono alla ENTSO-E in tempo utile per la pubblicazione.
2. I proprietari primari dei dati possono rispettare l’obbligo loro imposto dal paragrafo 1 trasmettendo i dati direttamente alla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni, purché facciano ricorso ad un terzo che agisca per loro conto in quanto fornitore di dati. Questa modalità di presentazione dei dati è subordinata all’accordo preliminare del gestore del sistema di trasmissione nella cui area di controllo è ubicato il proprietario primario. Per dare il proprio accordo, il gestore del sistema di trasmissione valuta se il fornitore di dati soddisfa i requisiti di cui al primo comma dell’, lettere b) e c).
3. Salvo disposizione contraria, i gestori dei sistemi di trasmissione sono considerati proprietari primari dei dati ai fini degli articoli da 6 a 17.
4. Se una zona di offerta è composta da varie aree di controllo situate in diversi Stati membri, la ENTSO-E pubblica i dati di cui al paragrafo 1 separatamente per gli Stati membri interessati.
5. Fatti salvi gli obblighi a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e della ENTSO-E di cui al paragrafo 1 e all’, i dati possono essere pubblicati anche sul sito web dei gestori dei sistemi di trasmissione o di altre parti.
6. Le autorità di regolamentazione nazionali assicurano che i proprietari primari dei dati, i gestori dei sistemi di trasmissione e i fornitori di dati rispettino gli obblighi loro imposti dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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