Art. 3
Creazione di una piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni
In vigore dal 14 giu 2013
Creazione di una piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni
1. La piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni è istituita e gestita in maniera efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi nel quadro della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (di seguito «la ENTSO-E»). La ENTSO-E pubblica sulla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni tutti i dati che i gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a presentare alla ENTSO-E a norma del presente regolamento.
La piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni è messa gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet almeno in inglese.
I dati sono aggiornati, facilmente accessibili, scaricabili e disponibili per un periodo di almeno 5 anni. Gli aggiornamenti dei dati sono orodatati, archiviati e messi a disposizione del pubblico.
2. Quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento la ENTSO-E presenta all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito «l’Agenzia») una proposta relativa al funzionamento della piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni e ai relativi costi. L’Agenzia formula il suo parere entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.
3. La ENTSO-E assicura che la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni sia operativa diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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