Art. 14
Generazione prevista
In vigore dal 14 giu 2013
Generazione prevista
1. Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E:
a)
la somma delle capacità di generazione installate (MW) per tutte le unità di produzione esistenti di capacità di generazione installata pari o superiore a 1 MW, per tipo di produzione;
b)
informazioni sulle unità di produzione (esistenti e programmate) con una capacità di generazione installata pari o superiore a 100 MW. Le informazioni comprendono:
—
la denominazione dell’unità,
—
la capacità di generazione installata (MW),
—
l’ubicazione,
—
il livello di tensione della connessione,
—
la zona di offerta,
—
il tipo di produzione;
c)
la stima del totale della generazione programmata (MW) per zona di offerta, per ogni periodo rilevante di mercato del giorno successivo;
d)
la previsione sulla generazione di energia eolica e solare (MW) per zona di offerta, per ogni periodo rilevante di mercato del giorno successivo.
2. Le indicazioni prescritte
a)
al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate annualmente entro una settimana prima della fine dell’anno;
b)
al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate annualmente per i tre anni successivi entro una settimana prima dell’inizio del primo anno al quale i dati si riferiscono;
c)
al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles) del giorno precedente la consegna effettiva;
d)
al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles) del giorno precedente la consegna effettiva. Le informazioni sono aggiornate regolarmente e pubblicate nel corso dello scambio infragiornaliero; almeno un aggiornamento deve essere pubblicato alle ore 08:00 (ora di Bruxelles) del giorno della consegna effettiva. Le informazioni sono fornite per tutte le zone di offerta soltanto negli Stati membri con immissione annua in rete di generazione di energia eolica o solare superiore all’1 % o per zone di offerta con immissione annua in rete di generazione di energia eolica o solare superiore al 5 %.
3. Le unità di produzione ubicate nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni pertinenti necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1.
Le unità di produzione sono considerate proprietari primari delle pertinenti informazioni da essi fornite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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