Art. 16

Generazione effettiva

In vigore dal 14 giu 2013
Generazione effettiva 1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E: a) la generazione effettiva (MW) per periodo rilevante di mercato e per unità di generazione con capacità di generazione installata pari o superiore a 100 MW; b) la generazione aggregata per periodo rilevante di mercato e per tipo di produzione; c) la generazione effettiva o stimata di energia eolica e solare (MW) in ogni zona di offerta per periodo rilevante di mercato; d) il tasso medio settimanale aggregato di riempimento di tutti gli impianti a serbatoio idrico e a stoccaggio idrico (MWh) per zona di offerta, compresi i dati relativi alla stessa settimana dell’anno precedente. 2.   Le indicazioni prescritte a) al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate cinque giorni dopo il periodo delle operazioni; b) al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate entro un’ora dopo il periodo delle operazioni; c) al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro un’ora dopo il periodo delle operazioni e sono aggiornate sulla base di valori misurati appena si rendono disponibili. Le informazioni sono fornite per tutte le zone di offerta soltanto negli Stati membri con immissione annua in rete di generazione di energia eolica o solare superiore all’1 % o per zone di offerta con immissione annua in rete di generazione di energia eolica o solare superiore al 5 %; d) al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate il terzo giorno lavorativo successivo alla settimana alla quale le informazioni si riferiscono. Le informazioni sono fornite per tutte le zone di offerta soltanto negli Stati membri con immissione annua in rete di questo tipo di generazione superiore al 10 % o per zone di offerta con immissione annua in rete di questo tipo di generazione superiore al 30 %. 3.   Le unità di generazione e le unità di produzione ubicate nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni pertinenti necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1. Le unità di generazione e le unità di produzione sono considerate proprietari primari delle pertinenti informazioni da esse fornite.
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