Art. 17

Bilanciamento

In vigore dal 14 giu 2013
Bilanciamento 1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, i gestori del mercato di bilanciamento, nei casi in cui tale mercato esista, forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E: a) le regole di bilanciamento, tra cui: — le procedure per l’acquisizione di tipi diversi di riserve per il bilanciamento e di energia di bilanciamento, — la metodologia di remunerazione sia della fornitura delle riserve che dell’energia attivata per il bilanciamento, — il metodo di calcolo dei costi di sbilanciamento, — laddove applicabile, la descrizione delle modalità di effettuazione del bilanciamento transfrontaliero tra due o più aree di controllo e le condizioni di partecipazione dei generatori e del carico; b) l’importo delle riserve per il bilanciamento (MW) che il gestore del sistema di trasmissione ha sotto contratto, specificando: — la fonte della riserva (generazione o carico), — il tipo di riserva (ad esempio riserva di contenimento della frequenza, riserva di ripristino della frequenza, riserva di sostituzione), — il periodo di tempo delle riserve oggetto di contratto (ad esempio, ora, giorno, settimana, mese, anno ecc.); c) i prezzi pagati dal gestore del sistema di trasmissione per tipo di riserva per il bilanciamento acquisita e per periodo di acquisizione (moneta/MW/periodo); d) le offerte accettate aggregate per periodo rilevante di bilanciamento, separatamente per ogni tipo di riserva per il bilanciamento; e) la quantità di energia di bilanciamento attivata (MW) per periodo rilevante di bilanciamento e per tipo di riserva; f) i prezzi pagati dal gestore del sistema di trasmissione per l’energia di bilanciamento attivata per periodo rilevante di bilanciamento e per tipo di riserva. Le informazioni sui prezzi sono fornite separatamente per il regolamento ascendente e discendente; g) i prezzi di sbilanciamento per periodo rilevante di bilanciamento; h) il volume totale di sbilanciamento per periodo rilevante di bilanciamento; i) il saldo finanziario mensile dell’area di controllo, specificando: — le spese sostenute dal gestore del sistema di trasmissione per l’acquisizione di riserve e per l’attivazione dell’energia di bilanciamento, — i proventi netti del gestore del sistema di trasmissione dopo il regolamento dei conti di sbilanciamento con i soggetti responsabili del bilanciamento; j) laddove applicabile, informazioni sul bilanciamento tra aree di controllo per periodo rilevante di bilanciamento, specificando: — i volumi delle offerte di acquisto e di vendita scambiate per unità di tempo di acquisizione, — i prezzi minimi e massimi delle offerte di acquisto e di vendita scambiate per unità di tempo di acquisizione, — il volume dell’energia di bilanciamento nelle aree di controllo interessate. I gestori del mercato di bilanciamento sono considerati proprietari primari delle informazioni da essi fornite. 2.   Le indicazioni prescritte a) al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate appena possibile e comunque entro due ore prima dell’esecuzione della successiva procedura di acquisizione; b) al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo la fine della procedura di acquisizione; c) al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo il periodo delle operazioni; d) al paragrafo 1, lettera e), sono pubblicate appena possibile e comunque entro trenta minuti dopo il periodo delle operazioni; In caso di dati preliminari, le cifre sono aggiornate dopo che i dati diventano disponibili; e) al paragrafo 1, lettera f), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo il periodo delle operazioni; f) al paragrafo 1, lettera g), sono pubblicate appena possibile; g) al paragrafo 1, lettera h), sono pubblicate appena possibile e comunque entro trenta minuti dopo il periodo delle operazioni; In caso di dati preliminari, le cifre sono aggiornate dopo che i dati diventano disponibili; h) al paragrafo 1, lettera i), sono pubblicate entro tre mesi dopo il mese delle operazioni. In caso di regolamento preliminare, i dati sono aggiornati dopo il regolamento definitivo; i) al paragrafo 1, lettera j), sono pubblicate entro un’ora dopo il periodo delle operazioni.
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