Art. 17
Bilanciamento
In vigore dal 14 giu 2013
Bilanciamento
1. Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, i gestori del mercato di bilanciamento, nei casi in cui tale mercato esista, forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E:
a)
le regole di bilanciamento, tra cui:
—
le procedure per l’acquisizione di tipi diversi di riserve per il bilanciamento e di energia di bilanciamento,
—
la metodologia di remunerazione sia della fornitura delle riserve che dell’energia attivata per il bilanciamento,
—
il metodo di calcolo dei costi di sbilanciamento,
—
laddove applicabile, la descrizione delle modalità di effettuazione del bilanciamento transfrontaliero tra due o più aree di controllo e le condizioni di partecipazione dei generatori e del carico;
b)
l’importo delle riserve per il bilanciamento (MW) che il gestore del sistema di trasmissione ha sotto contratto, specificando:
—
la fonte della riserva (generazione o carico),
—
il tipo di riserva (ad esempio riserva di contenimento della frequenza, riserva di ripristino della frequenza, riserva di sostituzione),
—
il periodo di tempo delle riserve oggetto di contratto (ad esempio, ora, giorno, settimana, mese, anno ecc.);
c)
i prezzi pagati dal gestore del sistema di trasmissione per tipo di riserva per il bilanciamento acquisita e per periodo di acquisizione (moneta/MW/periodo);
d)
le offerte accettate aggregate per periodo rilevante di bilanciamento, separatamente per ogni tipo di riserva per il bilanciamento;
e)
la quantità di energia di bilanciamento attivata (MW) per periodo rilevante di bilanciamento e per tipo di riserva;
f)
i prezzi pagati dal gestore del sistema di trasmissione per l’energia di bilanciamento attivata per periodo rilevante di bilanciamento e per tipo di riserva. Le informazioni sui prezzi sono fornite separatamente per il regolamento ascendente e discendente;
g)
i prezzi di sbilanciamento per periodo rilevante di bilanciamento;
h)
il volume totale di sbilanciamento per periodo rilevante di bilanciamento;
i)
il saldo finanziario mensile dell’area di controllo, specificando:
—
le spese sostenute dal gestore del sistema di trasmissione per l’acquisizione di riserve e per l’attivazione dell’energia di bilanciamento,
—
i proventi netti del gestore del sistema di trasmissione dopo il regolamento dei conti di sbilanciamento con i soggetti responsabili del bilanciamento;
j)
laddove applicabile, informazioni sul bilanciamento tra aree di controllo per periodo rilevante di bilanciamento, specificando:
—
i volumi delle offerte di acquisto e di vendita scambiate per unità di tempo di acquisizione,
—
i prezzi minimi e massimi delle offerte di acquisto e di vendita scambiate per unità di tempo di acquisizione,
—
il volume dell’energia di bilanciamento nelle aree di controllo interessate.
I gestori del mercato di bilanciamento sono considerati proprietari primari delle informazioni da essi fornite.
2. Le indicazioni prescritte
a)
al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate appena possibile e comunque entro due ore prima dell’esecuzione della successiva procedura di acquisizione;
b)
al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo la fine della procedura di acquisizione;
c)
al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo il periodo delle operazioni;
d)
al paragrafo 1, lettera e), sono pubblicate appena possibile e comunque entro trenta minuti dopo il periodo delle operazioni; In caso di dati preliminari, le cifre sono aggiornate dopo che i dati diventano disponibili;
e)
al paragrafo 1, lettera f), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo il periodo delle operazioni;
f)
al paragrafo 1, lettera g), sono pubblicate appena possibile;
g)
al paragrafo 1, lettera h), sono pubblicate appena possibile e comunque entro trenta minuti dopo il periodo delle operazioni; In caso di dati preliminari, le cifre sono aggiornate dopo che i dati diventano disponibili;
h)
al paragrafo 1, lettera i), sono pubblicate entro tre mesi dopo il mese delle operazioni. In caso di regolamento preliminare, i dati sono aggiornati dopo il regolamento definitivo;
i)
al paragrafo 1, lettera j), sono pubblicate entro un’ora dopo il periodo delle operazioni.
Storico versioni
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