Art. 10
Informazioni sull’indisponibilità dell’infrastruttura di trasmissione
In vigore dal 14 giu 2013
Informazioni sull’indisponibilità dell’infrastruttura di trasmissione
1. Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e forniscono alla ENTSO-E le seguenti informazioni:
a)
l’indisponibilità programmata, incluse le variazioni dell’indisponibilità programmata delle interconnessioni e della rete di trasmissione che riducono la capacità interzonale tra zone di offerta in misura pari o superiore a 100 MW per almeno un periodo rilevante di mercato, specificando:
—
l’indicazione delle infrastrutture in questione,
—
l’ubicazione,
—
il tipo di infrastrutture,
—
l’impatto stimato sulla capacità interzonale per direzione tra zone di offerta,
—
il motivo dell’indisponibilità,
—
la data prevista di inizio e di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità;
b)
le variazioni della disponibilità effettiva delle interconnessioni e della rete di trasmissione che riducono la capacità interzonale tra zone di offerta in misura pari o superiore a 100 MW per almeno un periodo rilevante di mercato, specificando:
—
l’indicazione delle infrastrutture in questione,
—
l’ubicazione,
—
il tipo di infrastrutture,
—
l’impatto stimato sulla capacità interzonale per direzione tra zone di offerta,
—
il motivo dell’indisponibilità,
—
la data di inizio e la data prevista di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità.
c)
le variazioni della disponibilità effettiva di infrastrutture di rete off-shore che riducono l’immissione in rete di energia eolica in misura pari o superiore a 100 MW per almeno un periodo rilevante di mercato, specificando:
—
l’indicazione delle infrastrutture in questione,
—
l’ubicazione,
—
il tipo di infrastrutture,
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la capacità installata di generazione di energia eolica (MW) collegata all’infrastruttura,
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l’energia eolica immessa (MW) in rete al momento della variazione della disponibilità,
—
il motivo dell’indisponibilità,
—
la data di inizio e la data prevista di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo l’adozione della decisione sull’indisponibilità programmata.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo la variazione della disponibilità effettiva.
4. Per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i gestori dei sistemi di trasmissione possono scegliere di non indicare l’infrastruttura in questione né di precisarne l’ubicazione, se dette informazioni sono classificate come informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche nei rispettivi Stati membri, ai sensi dell’, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (3). Sono fatti salvi gli obblighi loro imposti dal paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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