Art. 11

Informazioni relative alla stima e all’offerta di capacità di trasmissione

In vigore dal 14 giu 2013
Informazioni relative alla stima e all’offerta di capacità di trasmissione 1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, gli allocatori della capacità di trasmissione calcolano e forniscono alla ENTSO-E le informazioni seguenti, con sufficiente anticipo rispetto alla procedura di allocazione: a) la capacità prevista e offerta (MW) per direzione tra zone di offerta, in caso di allocazione coordinata di capacità sulla base della capacità netta di trasmissione; oppure b) i pertinenti parametri basati sul flusso, in caso di allocazione di capacità sulla base del flusso. I gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, gli allocatori della capacità di trasmissione sono considerati proprietari primari delle informazioni da essi calcolate e fornite. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate come indicato nell’allegato. 3.   In relazione ai collegamenti in corrente continua, i gestori dei sistemi di trasmissione forniscono alla ENTSO-E entro un’ora dopo che le informazioni sono note informazioni aggiornate su eventuali restrizioni all’uso delle capacità transfrontaliere disponibili, anche mediante l’applicazione di limiti di rampa e di limiti agli scambi infragiornalieri. I gestori di collegamenti in corrente continua sono considerati proprietari primari delle informazioni aggiornate da essi fornite. 4.   I gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, gli allocatori della capacità di trasmissione presentano una relazione annuale alla ENTSO-E, indicando: a) i principali elementi critici di rete che limitano la capacità offerta; b) le aree di controllo a cui appartengono i principali elementi critici di rete; c) in che misura l’alleggerimento degli elementi critici di rete consentirebbe di aumentare la capacità offerta; d) tutte le misure possibili che potrebbero essere adottate per aumentare la capacità offerta, assieme alla relativa stima dei costi. Nel preparare la relazione i gestori dei sistemi di trasmissione possono scegliere di non indicare le infrastrutture in questione né di precisarne l’ubicazione, se dette informazioni sono classificate come informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche nei rispettivi Stati membri, ai sensi dell’, lettera d), della direttiva 2008/114/CE. I gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, gli allocatori della capacità di trasmissione sono considerati proprietari primari della relazione da essi trasmessa.
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