Art. 9
Infrastrutture di trasmissione
In vigore dal 14 giu 2013
Infrastrutture di trasmissione
1. I gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono e forniscono alla ENTSO-E informazioni sulle modifiche future degli elementi di rete e dei progetti relativi agli interconnettori, tra cui le espansioni o gli smantellamenti nelle loro reti di trasmissione entro i successivi tre anni. Queste informazioni sono fornite solo relativamente a misure ritenute tali da avere un impatto pari ad almeno 100 MW di capacità interzonale tra zone di offerta o sui profili almeno durante un periodo rilevante di mercato. Le informazioni comprendono:
a)
l’indicazione delle infrastrutture in questione;
b)
l’ubicazione;
c)
il tipo di infrastrutture;
d)
l’impatto sulla capacità di interconnessione per direzione tra zone di offerta;
e)
la data prevista di completamento.
Le informazioni sono pubblicate una settimana prima dell’allocazione annua di capacità e comunque entro il quindicesimo giorno di calendario del mese precedente l’anno a cui i dati si riferiscono. Le informazioni sono aggiornate in caso di variazioni significative prima della fine di marzo, la fine di giugno e la fine di settembre dell’anno a cui l’allocazione si riferisce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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