Art. 8
Margine di previsione ad un anno
In vigore dal 14 giu 2013
Margine di previsione ad un anno
1. Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e forniscono alla ENTSO-E per ogni zona di offerta il margine di previsione ad un anno valutato al periodo rilevante di mercato locale.
Le informazioni sono pubblicate una settimana prima dell’allocazione annua di capacità e comunque entro il quindicesimo giorno di calendario del mese precedente l’anno a cui i dati si riferiscono.
2. Le unità di generazione e i gestori dei sistemi di distribuzione ubicati nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni pertinenti necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1.
Le unità di generazione e i gestori dei sistemi di distribuzione sono considerati proprietari primari dei dati da esse presentati.
Storico versioni
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