Art. 43

Abrogazione

In vigore dal 12 giu 2013
Abrogazione 1.   Il regolamento (CE) n. 998/2003 è abrogato, ad eccezione dell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, che rimangono in vigore fino all’entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, rispettivamente. I riferimenti nel presente regolamento all’elenco contenuto negli atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafi 1 o 2, si intendono fatti all’elenco di paesi terzi e territori definito nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003, rispettivamente, fino all’entrata in vigore di detti atti di esecuzione. 2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V. 3.   L’abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 non pregiudica il mantenimento in vigore del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione dei cani da Echinococcus multilocularis (20), che è stato adottato a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:576:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo