Art. 43
Abrogazione
In vigore dal 12 giu 2013
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 998/2003 è abrogato, ad eccezione dell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, che rimangono in vigore fino all’entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, rispettivamente.
I riferimenti nel presente regolamento all’elenco contenuto negli atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafi 1 o 2, si intendono fatti all’elenco di paesi terzi e territori definito nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003, rispettivamente, fino all’entrata in vigore di detti atti di esecuzione.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.
3. L’abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 non pregiudica il mantenimento in vigore del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione dei cani da Echinococcus multilocularis (20), che è stato adottato a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:576:oj#art-43