Art. 42
Sanzioni
In vigore dal 12 giu 2013
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:576:oj#art-42