Art. 42 · Sanzioni

Art. 42

Sanzioni

In vigore dal 12 giu 2013
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.
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