Art. 4

Valutazione della qualità

In vigore dal 21 mag 2013
Valutazione della qualità 1.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere conformemente all' del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati da trasmettere conformemente all'. 3.   Con riguardo all'applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati contemplati dal presente regolamento, le modalità, la struttura, la periodicità e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità sono definiti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.
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