Art. 5

Data di applicazione e di prima trasmissione dei dati

In vigore dal 21 mag 2013
Data di applicazione e di prima trasmissione dei dati 1.   Il SEC 2010 si applica per la prima volta ai dati elaborati conformemente all'allegato B, da trasmettere a decorrere dal 1o settembre 2014. 2.   I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) conformemente ai termini fissati nell'allegato B. 3.   Conformemente al paragrafo 1, fino alla prima trasmissione dei dati sulla base del SEC 2010 gli Stati membri continuano a comunicare alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole elaborati in applicazione del SEC 95. 4.   Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (13), la Commissione e lo Stato membro interessato verificano la corretta applicazione del presente regolamento e trasmettono i risultati di tali verifiche al comitato di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:549:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo