Art. 6

Deroghe

In vigore dal 21 mag 2013
Deroghe 1.   Nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento richieda notevoli adeguamenti di un sistema statistico nazionale, la Commissione concede agli Stati membri deroghe temporanee mediante atti di esecuzione. Tali deroghe cessano di produrre effetti al più tardi il 1o gennaio 2020. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 2.   La Commissione concede una deroga a norma del paragrafo 1 solo per un periodo sufficiente a consentire allo Stato membro di adeguare il proprio sistema statistico. La quota del PIL dello Stato membro all'interno dell'Unione o dell'area dell'euro non costituisce di per sé una giustificazione per la concessione di una deroga. Se del caso, la Commissione fornisce sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a garantire gli adeguamenti richiesti al loro sistema statistico. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 17 ottobre 2013. Previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio 2018 sull'applicazione delle deroghe concesse, al fine di verificare se siano ancora giustificate.
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