Art. 3

Trasmissione dei dati alla Commissione

In vigore dal 21 mag 2013
Trasmissione dei dati alla Commissione 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole di cui all'allegato B entro i termini ivi specificati per ciascuna tavola. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente a una norma di interscambio determinata e ad altre modalità pratiche. I dati sono trasmessi o caricati mediante strumenti elettronici al punto unico di raccolta dati della Commissione. La norma di interscambio e le altre modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono definite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:549:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo