Art. 2

Metodologia

In vigore dal 21 mag 2013
Metodologia 1.   La metodologia del SEC 2010 di cui all', paragrafo 2, lettera a), è stabilita all'allegato A. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modifiche della metodologia del SEC 2010 al fine di precisarne e migliorarne il contenuto allo scopo di garantire un'interpretazione armonizzata o di assicurare la comparabilità internazionale, a condizione che tali atti delegati non ne cambino i concetti base, che non richiedano risorse supplementari per la loro attuazione ai produttori all'interno del sistema statistico europeo e che non comportino una variazione delle risorse proprie. 3.   In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 2010, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) agisce rapidamente sia esaminando la richiesta sia comunicando il suo parere sul chiarimento richiesto allo Stato membro in questione e a tutti gli altri Stati membri. 4.   Gli Stati membri procedono al calcolo e all'attribuzione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nei conti nazionali, conformemente alla metodologia descritta nell'allegato A. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 17 settembre 2013, atti delegati conformemente all' che istituisce una metodologia riveduta di calcolo e di attribuzione del SIFIM. Nell'esercizio del suo potere a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che tali atti delegati non impongano un considerevole onere amministrativo aggiuntivo agli Stati membri o alle unità rispondenti. 5.   Le spese per ricerca e sviluppo sono registrate dagli Stati membri come investimenti fissi lordi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per garantire l'affidabilità e la comparabilità dei dati SEC 2010 degli Stati membri relativi a ricerca e sviluppo. Nell'esercizio del suo potere a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che tali atti delegati non impongano un considerevole onere amministrativo aggiuntivo agli Stati membri o alle unità rispondenti.
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