Art. 18

Accesso ai documenti

In vigore dal 21 mag 2013
Accesso ai documenti 1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti detenuti dall’Agenzia. 2.   Entro sei mesi dall’istituzione dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presentata al Mediatore europeo a norma dell’articolo 228 TFUE o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 263 TFUE.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2013/526 — Accesso ai documenti | Portale Normativo