Art. 17

Riservatezza

In vigore dal 21 mag 2013
Riservatezza 1.   Fatto salvo l’, l’Agenzia non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute in relazione alle quali è stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato, integralmente o in parte. 2.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del gruppo permanente di parti interessate, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale dell’Agenzia, compresi i funzionari distaccati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) anche dopo la cessazione delle proprie funzioni. 3.   L’Agenzia stabilisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Se necessario ai fini dell’esecuzione dei compiti dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione decide di consentire all’Agenzia di trattare informazioni riservate. In questo caso, il consiglio di amministrazione, in accordo con i servizi della Commissione, adotta un regolamento interno che applichi i principi di sicurezza enunciati nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (19). Tale regolamento disciplina, tra l’altro, lo scambio, il trattamento e la conservazione di informazioni classificate.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2013/526 — Riservatezza | Portale Normativo