Art. 19
Adozione del bilancio
In vigore dal 21 mag 2013
Adozione del bilancio
1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da un contributo proveniente dal bilancio dell’Unione, dal contributo dei paesi terzi che partecipano alle sue attività, come stabilito dall’, e dai contributi volontari degli Stati membri in denaro o in natura. Gli Stati membri che versano contributi volontari non possono rivendicare alcun diritto o servizio specifico per effetto di tale contributo.
2. Le spese dell’Agenzia comprendono la retribuzione del personale, l’assistenza amministrativa e tecnica, le spese infrastrutturali e di esercizio, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi.
3. Entro il 1o marzo di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell’organico.
4. Le entrate e le spese risultano in pareggio.
5. Ogni anno il consiglio di amministrazione elabora, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese redatto dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell’organico e da un progetto di programma di lavoro, alla Commissione e ai paesi terzi con cui l’Unione ha concluso accordi a norma dell’.
7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio insieme al progetto di bilancio generale dell’Unione.
8. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio dell’Unione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’articolo 314 TFUE.
9. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia.
10. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell’organico per l’Agenzia.
11. Insieme al programma di lavoro, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, il consiglio di amministrazione modifica il bilancio e il piano di lavoro dell’Agenzia per conformarli al bilancio generale dell’Unione. Il consiglio di amministrazione trasmette il bilancio senza indugio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Storico versioni
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