Art. 16

Trasparenza

In vigore dal 21 mag 2013
Trasparenza 1.   L’Agenzia si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza e nel rispetto degli . 2.   L’Agenzia provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni appropriate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell’. 3.   Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare delle parti interessate a presenziare in qualità di osservatori allo svolgimento di alcune attività dell’Agenzia. 4.   L’Agenzia stabilisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2013/526 — Trasparenza | Portale Normativo