Art. 18
Accesso ai documenti
In vigore dal 21 mag 2013
Accesso ai documenti
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti detenuti dall’Agenzia.
2. Entro sei mesi dall’istituzione dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall’Agenzia a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presentata al Mediatore europeo a norma dell’articolo 228 TFUE o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 263 TFUE.
Storico versioni
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