Art. 21

Relazione sui progressi

In vigore dal 21 mag 2013
Relazione sui progressi 1.   La Commissione valuta annualmente, sulla base delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento e in consultazione con gli Stati membri, i progressi realizzati dall’Unione e dagli Stati membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi, per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti: a) gli impegni a norma dell’ della convenzione UNFCCC e dell’ del protocollo di Kyoto, così come precisati nelle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto. Tale valutazione è basata sulle informazioni comunicate in conformità degli e da 13 a 17; b) gli obblighi previsti dall’ della decisione n. 406/2009/CE. Tale valutazione è basata sulle informazioni comunicate in conformità degli . 2.   La Commissione valuta a cadenza biennale le ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, comprese quelle legate a emissioni o effetti di sostanze diverse dalla CO2, sulla base dei dati riguardanti le emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell’, e migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati sul traffico aereo, se del caso. 3.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sintetica delle conclusioni delle valutazioni previste dai paragrafi 1 e 2.
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