Art. 3
Definizioni
In vigore dal 21 mag 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «potenziale di riscaldamento globale» o «GWP» di un gas: il contributo totale al riscaldamento globale risultante dall’emissione di un’unità di quel gas rispetto a un’unità del gas di riferimento, ossia il CO2, al quale viene assegnato il valore 1;
2) «sistema nazionale di inventario»: un sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in uno Stato membro per valutare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal e per comunicare e archiviare le informazioni di inventario conformemente alla decisione n. 19/CMP.1 o ad altre decisioni applicabili degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;
3) «autorità competenti per l’inventario»: nell’ambito del sistema nazionale di inventario, le autorità incaricate della compilazione dell’inventario dei gas a effetto serra;
4) «assicurazione della qualità» o «QA»: un sistema pianificato di procedure di esame tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e informazioni possibili per sostenere l’efficacia del programma di controllo della qualità e assistere gli Stati membri;
5) «controllo della qualità» o «QC»: un sistema di attività tecniche di routine per la misurazione e il controllo della qualità delle informazioni e delle stime compilato allo scopo di garantire l’integrità, la correttezza e la completezza dei dati, individuare e correggere errori ed omissioni, documentare e archiviare dati e altro materiale utilizzato e registrare tutte le attività QA;
6) «indicatore»: un fattore o una variabile di natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i progressi compiuti nell’attuazione delle politiche e misure e le tendenze delle emissioni dei gas a effetto serra;
7) «unità di quantità assegnata» o «AAU»: un’unità rilasciata ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto («decisione n. 13/CMP.1») o di altre decisioni pertinenti degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;
8) «unità di assorbimento» o «RMU»: un’unità rilasciata ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;
9) «unità di riduzione delle emissioni» o «ERU»: un’unità rilasciata ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;
10) «riduzione certificata delle emissioni» o «CER»: un’unità rilasciata ai sensi dell’ del protocollo di Kyoto e delle relative prescrizioni nonché delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;
11) «riduzione certificata delle emissioni temporanea» o «tCER»: un’unità rilasciata ai sensi dell’ del protocollo di Kyoto e delle relative prescrizioni nonché delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, vale a dire crediti assegnati per un assorbimento di emissioni certificato per un progetto di meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) di imboschimento o rimboschimento, da sostituire alla scadenza alla fine del secondo periodo di impegno;
12) «riduzione certificata delle emissioni a lungo termine» o «lCER»: un’unità rilasciata ai sensi dell’ del protocollo di Kyoto e delle relative prescrizioni nonché delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, vale a dire crediti assegnati per un assorbimento di emissioni a lungo termine certificato per un progetto CDM di imboschimento o rimboschimento,da sostituire alla scadenza alla fine del periodo di credito del progetto o in caso di inversione di stoccaggio o di mancata presentazione di una relazione di certificazione;
13) «registro nazionale»: un registro sotto forma di banca dati elettronica standardizzata che contiene dati riguardanti il rilascio, la detenzione, il trasferimento, l’acquisizione, la cancellazione, il ritiro, il riporto, la sostituzione o la modifica della data di scadenza, secondo il caso, di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER;
14) «politiche e misure»: tutti gli strumenti che mirano all’attuazione degli impegni previsti dall’, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione UNFCCC, che possono includere gli impegni che non contemplano la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come obiettivo primario;
15) «sistema delle politiche e misure e delle proiezioni»: un sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal, come previsto dall’ del presente regolamento;
16) «valutazione ex ante delle politiche e misure»: una valutazione degli effetti previsti di una politica o misura;
17) «valutazione ex post delle politiche e misure»: una valutazione degli effetti prodotti da una politica o misura;
18) «proiezioni senza misure»: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente all’anno scelto come anno di inizio della pertinente proiezione;
19) «proiezioni con misure»: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate;
20) «proiezioni con misure aggiuntive»: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra che contemplano gli effetti, sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle politiche e misure previste a tale scopo;
21) «analisi di sensibilità»: analisi di un modello algoritmico o di un’ipotesi per quantificare la sensibilità o la stabilità dei dati di uscita del modello rispetto alle variazioni dei dati di entrata o delle assunzioni. Viene eseguita modificando i valori in entrata o le equazioni del modello e osservando le corrispondenti variazioni dei risultati del modello;
22) «sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici»: sostegno alle attività svolte nei paesi in via di sviluppo che contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi interferenza antropica pericolosa con il sistema climatico;
23) «sostegno all’adattamento ai cambiamenti climatici»: sostegno alle attività svolte nei paesi in via di sviluppo volto a ridurre la vulnerabilità dei sistemi umani o naturali all’impatto dei cambiamenti climatici e ai rischi legati alle condizioni climatiche, mantenendo o aumentando la capacità di adattamento e la resilienza di tali paesi;
24) «correzioni tecniche»: aggiustamenti delle stime dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra nel quadro della revisione svolta ai sensi dell’, qualora i dati inseriti nell’inventario presentato siano incompleti o non siano stati preparati secondo modalità in linea con le pertinenti norme o le linee guida internazionali o dell’Unione, il cui scopo è di sostituire le stime originarie trasmesse;
25) «ricalcoli»: in conformità delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione delle informazioni degli inventari annuali, procedura tramite cui effettuare una nuova stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra degli inventari trasmessi in precedenza, in seguito a modifiche apportate alle metodologie o alle modalità con cui sono ottenuti e utilizzati i fattori di emissione e i dati relativi alle attività, all’inclusione di nuove categorie di fonti e pozzi o di nuovi gas, o a cambiamenti nel GWP dei gas a effetto serra.
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