Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 21 mag 2013
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a)
alla comunicazione delle strategie finalizzate a uno sviluppo a basse emissioni di carbonio dell’Unione e dei suoi Stati membri e di ogni loro aggiornamento conformemente alla decisione n. 1/CP.16;
b)
alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento prodotte dai settori e dalle fonti e all’assorbimento tramite pozzi, disciplinati dagli inventari nazionali dei gas serra, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della convenzione UNFCCC ed emessi all’interno del territorio degli Stati membri;
c)
alle emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;
d)
agli impatti sul clima di sostanze diverse dalla CO2 che sono associate alle emissioni generate dal settore del trasporto aereo;
e)
alle proiezioni dell’Unione e degli Stati membri delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal, nonché alle politiche e misure adottate al riguardo dagli Stati membri;
f)
al sostegno finanziario e tecnologico complessivo apportato ai paesi in via di sviluppo, in conformità degli obblighi previsti dalla convenzione UNFCCC;
g)
all’impiego di proventi derivanti dalla vendita all’asta di quote di emissioni ai sensi dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 e 2, e dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;
h)
alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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