Art. 4

Strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio

In vigore dal 21 mag 2013
Strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio 1.   Gli Stati membri e la Commissione per conto dell’Unione elaborano le loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio, conformemente a tutte le disposizioni in materia di comunicazione concordate a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC, per contribuire a: a) monitorare in modo trasparente e accurato i progressi effettivi e previsti realizzati dagli Stati membri, compreso il contributo fornito dagli interventi dell’Unione, nell’assolvimento degli impegni assunti dall’Unione e dagli Stati membri di limitare o ridurre le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra in conformità della convenzione UNFCCC; b) rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli Stati membri conformemente alla decisione n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine e di aumento dell’assorbimento tramite pozzi in tutti i settori in linea con l’obiettivo dell’Unione, nel quadro delle necessarie riduzioni che i paesi sviluppati considerati nel loro insieme devono conseguire secondo l’IPCC, di ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l’80 e il 95 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 in modo efficace in termini di costi. 2.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito allo stato di attuazione della propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio entro il 9 gennaio 2015 o in base a un calendario concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC. 3.   La Commissione e gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione del pubblico le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio e ogni relativo aggiornamento.
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