Art. 12
Sistemi nazionali e dell’Unione in materia di politiche e misure e di proiezioni
In vigore dal 21 mag 2013
Sistemi nazionali e dell’Unione in materia di politiche e misure e di proiezioni
1. Entro il 9 luglio 2015 gli Stati membri e la Commissione istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente, rispettivamente, i sistemi nazionali e dell’Unione preposti a comunicare politiche e misure e a comunicare le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra. Tali sistemi comprendono le pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto all’interno di uno Stato membro e dell’Unione per valutare la politica e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra.
2. L’obiettivo degli Stati membri e della Commissione è di garantire la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni sulle politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, come previsto dagli , compresi, se del caso, l’uso e l’applicazione di dati, metodi e modelli e l’attuazione di attività di assicurazione e controllo della qualità e analisi di sensibilità.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti la struttura, il formato e la procedura di presentazione delle informazioni sui sistemi nazionali e dell’Unione delle politiche e misure e delle proiezioni a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, dell’ e dell’, paragrafo 1, e conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro. La Commissione assicura la coerenza con gli obblighi di comunicazione concordati a livello internazionale e la compatibilità dei calendari dell’Unione e internazionali per il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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