Art. 14

Comunicazione delle proiezioni

In vigore dal 21 mag 2013
Comunicazione delle proiezioni 1.   Entro il 15 marzo 2015 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, suddivise per ogni gas o gruppo di gas (HFC e PFC) elencato nell’allegato I e per settore. In tali proiezioni rientrano le stime quantitative della serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all’anno di comunicazione. Le proiezioni nazionali considerano ogni politica o misura adottata a livello dell’Unione e comprendono: a) proiezioni senza misure, se disponibili, proiezioni con misure e, se disponibili, proiezioni con misure aggiuntive; b) proiezioni totali sui gas a effetto serra e stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione n. 406/2009/CE; c) l’impatto delle politiche e misure individuate a norma dell’. Qualora tali politiche e misure non siano incluse, ciò è chiaramente dichiarato e spiegato; d) i risultati dell’analisi di sensibilità svolta per le proiezioni; e) tutti i pertinenti riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui si fondano le proiezioni di cui al paragrafo 4. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione eventuali modifiche sostanziali alle informazioni comunicate a norma del presente articolo durante il primo anno del periodo di comunicazione, entro il 15 marzo dell’anno successivo alla comunicazione precedente. 3.   Gli Stati membri comunicano le proiezioni più aggiornate disponibili. Qualora uno Stato membro non trasmetta stime complete delle proiezioni entro il 15 marzo di ogni secondo anno e la Commissione abbia stabilito che tale Stato membro non può rimediare alle lacune nelle stime una volta individuate attraverso le procedure QA o QC della Commissione, la Commissione può preparare le stime necessarie alla compilazione delle proiezioni dell’Unione in consultazione con lo Stato membro interessato. 4.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico le loro proiezioni nazionali riguardanti le emissioni dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, insieme ai pertinenti rapporti tecnici su cui si basano tali proiezioni. Tali proiezioni dovrebbero comprendere descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.
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