Art. 15

Comunicazione delle azioni nazionali di adattamento

In vigore dal 21 mag 2013
Comunicazione delle azioni nazionali di adattamento Entro il 15 marzo 2015 e successivamente ogni quattro anni, allineandosi alle scadenze delle comunicazioni all’UNFCCC, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui loro piani e strategie nazionali di adattamento, delineando le azioni, attuate o previste, intese ad agevolare l’adattamento ai cambiamenti climatici. Tali informazioni comprendono i principali obiettivi e la categoria di impatto dei cambiamenti climatici interessata, quali inondazioni, innalzamento del livello del mare, temperature estreme, siccità ed altri fenomeni atmosferici estremi.
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Comunicazione delle azioni nazionali di adattamento (Art. 15 Regolamento (UE) 2013/525) — Testo vigente | Portale Normativo