Art. 17
Comunicazione dell’uso dei proventi della vendita all’asta e dei crediti derivanti da progetti
In vigore dal 21 mag 2013
Comunicazione dell’uso dei proventi della vendita all’asta e dei crediti derivanti da progetti
1. Entro il 31 luglio di ogni anno (anno X) gli Stati membri trasmettono alla Commissione per l’anno X - 1:
a)
la motivazione dettagliata di cui all’, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE;
b)
informazioni sull’uso dei proventi realizzati dagli Stati membri durante l’anno X - 1 con la vendita all’asta di quote di emissioni a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, ivi comprese informazioni riguardanti i proventi usati per uno o più degli scopi indicati nell’, paragrafo 3, di detta direttiva, o l’equivalente in valore finanziario di tali proventi e le misure adottate in applicazione di tale articolo;
c)
informazioni sull’uso, deciso dagli Stati membri, di tutti i proventi generati dagli Stati membri mediante la vendita all’asta delle quote delle emissioni rilasciate dal settore del trasporto aereo a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE; tali informazioni sono fornite conformemente all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva;
d)
informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE e informazioni sul modo in cui la politica d’acquisto degli Stati membri favorisce il raggiungimento di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici;
e)
informazioni relative all’applicazione dell’articolo 11 ter, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda le attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW.
2. I proventi della vendita all’asta non versati al momento della comunicazione alla Commissione da parte di uno Stato membro delle informazioni previste dal presente articolo sono quantificati e comunicati negli anni successivi.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni comunicate alla Commissione a norma del presente articolo. La Commissione mette i dati aggregati dell’Unione a disposizione del pubblico in una forma facilmente accessibile.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e le procedure di presentazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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