Art. 18

Relazioni biennali e comunicazioni nazionali

In vigore dal 21 mag 2013
Relazioni biennali e comunicazioni nazionali 1.   L’Unione e gli Stati membri provvedono a trasmettere al segretariato della convenzione UNFCCC relazioni biennali in conformità della decisione n. 2/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC (decisione n. 2/CP.17), o alle successive pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC, e comunicazioni nazionali a norma dell’ della convenzione UNFCCC. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione copie delle comunicazioni nazionali e delle relazioni biennali trasmesse al segretariato della convenzione UNFCCC.
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