Art. 20

Conseguenze degli effetti dei ricalcoli

In vigore dal 21 mag 2013
Conseguenze degli effetti dei ricalcoli 1.   Una volta portata a termine la revisione completa dei dati d’inventario relativi all’anno 2020 a norma dell’, la Commissione computa la somma degli effetti delle emissioni di gas a effetto serra ricalcolate per ogni Stato membro in base alla formula prevista nell’allegato II. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione utilizza, fra l’altro, la somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua proposta relativa agli obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni per ogni Stato membro per il periodo successivo al 2020 a norma dell’ della decisione n. 406/2009/CE. 3.   La Commissione pubblica immediatamente i risultati dei calcoli eseguiti a norma del paragrafo 1.
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