Art. 27
Revisione
In vigore dal 21 mag 2013
Revisione
1. La Commissione rivede regolarmente la conformità degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal presente regolamento alle future decisioni concernenti la convenzione UNFCCC e il protocollo di Kyoto oppure altri atti legislativi dell’Unione. La Commissione valuta inoltre regolarmente se gli sviluppi nel quadro della convenzione UNFCCC creino una situazione per cui gli obblighi previsti dal presente regolamento non sono più necessari, siano sproporzionati rispetto ai vantaggi che producono, richiedano adattamenti o non siano coerenti o costituiscano una duplicazione rispetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC, e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Entro il dicembre 2016 la Commissione esamina se gli effetti del ricorso alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra o un importante cambiamento delle metodologie UNFCCC usate per realizzare gli inventari dei gas a effetto serra diano luogo ad una differenza superiore all’1 % nel totale delle emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro pertinente per l’ della decisione n. 406/2009/CE e può rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE.
Storico versioni
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