Art. 11
Ritiro di unità in conformità del protocollo di Kyoto
In vigore dal 21 mag 2013
Ritiro di unità in conformità del protocollo di Kyoto
1. In seguito al completamento della revisione dei propri inventari nazionali per ciascun anno del primo periodo di impegno, in conformità del protocollo di Kyoto, compresa la soluzione di eventuali problemi legati all’attuazione, gli Stati membri ritirano dal registro le unità AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER equivalenti alle rispettive emissioni nette durante l’anno interessato.
2. Per quanto concerne l’ultimo anno del primo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto, gli Stati membri ritirano le unità dal registro prima della fine del periodo supplementare per l’adempimento degli impegni assunti a titolo della decisione n. 11/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto.
Storico versioni
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