Art. 9

Procedure per il completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell’inventario dell’Unione

In vigore dal 21 mag 2013
Procedure per il completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell’inventario dell’Unione 1.   La Commissione esegue un controllo iniziale dei dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 1, verificandone l’accuratezza. Invia i risultati di tale controllo agli Stati membri entro sei settimane dal termine per la presentazione. Gli Stati membri rispondono a ogni pertinente domanda sollevata al riguardo in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al contempo l’inventario definitivo per l’anno X - 2. 2.   Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati dell’inventario richiesti per la compilazione dell’inventario dell’Unione entro il 15 marzo, la Commissione può elaborare stime per completare i dati trasmessi dallo Stato membro interessato, in consultazione e in stretta cooperazione con quest’ultimo. A tal fine, la Commissione segue le linee guida applicabili alla preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra.
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