Art. 8

Inventari approssimativi dei gas a effetto serra

In vigore dal 21 mag 2013
Inventari approssimativi dei gas a effetto serra 1.   Entro il 31 luglio di ogni anno (anno X) gli Stati membri, se possibile, presentano alla Commissione inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l’anno X - 1. Sulla base degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato i suoi inventari approssimativi dei gas a effetto serra entro tale data, sulla base di stime proprie, la Commissione compila ogni anno un inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:525:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo