Art. 21
Relazione sui progressi
In vigore dal 21 mag 2013
Relazione sui progressi
1. La Commissione valuta annualmente, sulla base delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento e in consultazione con gli Stati membri, i progressi realizzati dall’Unione e dagli Stati membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi, per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti:
a)
gli impegni a norma dell’ della convenzione UNFCCC e dell’ del protocollo di Kyoto, così come precisati nelle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto. Tale valutazione è basata sulle informazioni comunicate in conformità degli e da 13 a 17;
b)
gli obblighi previsti dall’ della decisione n. 406/2009/CE. Tale valutazione è basata sulle informazioni comunicate in conformità degli .
2. La Commissione valuta a cadenza biennale le ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, comprese quelle legate a emissioni o effetti di sostanze diverse dalla CO2, sulla base dei dati riguardanti le emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell’, e migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati sul traffico aereo, se del caso.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sintetica delle conclusioni delle valutazioni previste dai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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